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alle 20-08-2015Come si sostanzia, in concreto, l’obbligo di vigilanza imposto ai datori di lavoro, e quali azioni deve compiere per un corretto esercizio del dovere di controllo?
L’art. 18 del D.Lgs 81/08 indica tra le misure di sicurezza previste nel decreto, quelle di informare i lavoratori sui rischi derivanti dallo svolgimento delle loro mansioni e di esigere l’osservanza delle disposizioni impartite. L’imprenditore è infatti tenuto a pretendere l’applicazione delle misure di sicurezza, adottando anche provvedimenti di natura sanzionatoria a carico dei lavoratori.
Si configura quindi una deroga di esclusione della responsabilità del datore di lavoro nel caso di comportamenti anomali dei lavoratori che, se posti in essere, hanno valore causa sopravvenuta, che da sola è stata sufficiente a provocare l’evento. in questo caso la colpa è riconducibile al solo lavoratore.
Naturalmente permane l’obbligo del datore di lavoro di vigilanza per impedire atti o manovre rischiose dei dipendenti. Questo però non deve comportare un continuo controllo nell’esecuzione delle attività, ma richiedere solo diligenza che sia rapportata al lavoro da svolgere, all’esperienza e specializzazione dei lavoratori,ed alla loro autonomia. Di conseguenza in questo caso deve escludersi la responsabilità del datore di lavoro se l’infortunio accaduto a un lavoratore normalmente esperto trovi causa in una manovra anomala dello stesso, magari anche pericolosa e non necessaria per l’esecuzione del compito affidatogli.
In conclusione si configura l’esonero da responsabilità solo quando il comportamento dei dipendenti presenti caratteri anomali rispetto al normale procedimento lavorativo e alle direttive organizzative ricevute, oppure dall’eccezionalità che si pone come causa esclusiva dell’evento. Naturalmente la semplice irrazionalità della condotta dei lavoratori, qualora sia pensabile in anticipo, non vale da sola a scagionare il datore di lavoro.